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No immunità per gestori siderurgico, Turco (M5S) si appella al Governo

Pubblicato | da Redazione

‘’Gli incidenti verificatisi all’interno dell’Ilva nelle ultime settimane, l’ultimo dei quali avrebbe comportato la fermata improvvisa di ben 3 altoforni, rendono il tema dell’immunità penale garantita per decreto ai gestori dell’Ilva ancora più urgente. Un’anomalia tutta italiana rispetto alla quale ho chiesto spiegazioni ufficiali al Governo”.

Il senatore del MoVimento 5 Stelle, Mario Turco, Tarantino, ha presentato un’interrogazione parlamentare sul tema dell’immunità penale garantita ai gestori del complesso siderurgico tarantino.

“Nell’interrogazione – precisa Turco – ripercorro i principali provvedimenti normativi con i quali i Governi di centrosinistra hanno tutelato chi avrebbe dovuto attuare le prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata ambientale. In primo luogo il decreto legge del 5 gennaio 2015 che escludeva le responsabilità dei commissari straordinari e, in seconda battuta, la legge 98 del 9 giugno 2016 che ha esteso lo scudo penale ai futuri affittuari dell’Ilva”.

“La mia richiesta – conclude il parlamentare tarantino – è indirizzata a ben tre Ministri: quello della Giustizia, quello dell’Ambiente ed, infine, quello dello Sviluppo Economico. La domanda posta è chiara ed inequivocabile: si chiede infatti l’adozione di possibili interventi immediati volti al ripristino del principio costituzionale per cui  la ‘legge è uguale per tutti’”.

 

l’interrogazione

Interrogazione a risposta scritta

TURCO, LANNUTTI, LEONE, VANIN, PISANI Giuseppe, L’ABBATE – Ai Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del mare

Premesso che:

in data 26 luglio 2012 la Procura della Repubblica di Taranto ha posto sotto sequestro, senza facoltà d’uso, l’intera area a caldo dell’Ilva S.p.A. nell’ambito di un’inchiesta per disastro ambientale denominata “Ambiente svenduto”;

l’art. 1, comma 4, lett. b), nn. 1) e 2) del Decreto Legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2016, n. 15 ha modificato l’art.2, comma 6, del Decreto Legge 5 gennaio 2015 n.1, recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto”, convertito con modificazioni dalla Legge 4 marzo 2015, n. 20;

in particolare la suddetta lettera b) dell’art.1, comma 4, interviene sul comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 5 gennaio 2015, n. 1, prevedendo in particolare che siano estese anche all’affittuario o all’acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l’esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale;

tale esclusione era prevista dal Decreto Legge del 2015 solo in relazione al commissario straordinario ed ai suoi delegati. In conseguenza delle modifiche apportate dalla norma in esame, il nuovo disposto del predetto comma 6 (secondo periodo) prevede che le condotte poste in essere in attuazione del Piano, approvato dal D.P.C.M. 14 marzo 2014, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;

in base al citato comma 6 del Decreto Legge n. 1 del 2015, l’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica. In base a tale disposizione, le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;

fonti di stampa, il 23 ottobre 2018, hanno riportate alcune frasi contenute in una missiva a firma di Veronica Manfredi, direttore del settore Qualità della vita (Aria, Acqua ed Emissioni industriali) della Commissione europea, la quale, rispondendo ad una richiesta della Regione Puglia in materia di immunità penale, afferma  che “L’operatore rimane l’unico responsabile di eventuali danni causati a terzi o all’ambiente a seguito dell’utilizzo dell’impianto”;

considerato che:

l’articolo 3 della Carta costituzionale italiana prevede che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge […]”;

Ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della stessa Costituzione la responsabilità penale è personale;

 

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adottare le opportune iniziative volte al superamento della normativa attualmente vigente relativa alla responsabilità di soggetti che a qualsiasi titolo hanno posto in essere condotte penalmente rilevanti.