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Imprese, obbligo di “adeguati assetti” per prevedere un’eventuale crisi
(di Simona Grassi – Studio Rizzo) Le crescenti difficoltà finanziarie delle imprese, e i casi di fallimento aziendali in notevole aumento negli ultimi anni, hanno evidenziato la necessità per gli imprenditori di dotarsi di strumenti di pianificazione per prevenire e fronteggiare eventuali periodi di difficoltà. Anche il legislatore, con l’entrata in vigore del codice della crisi, ha posto l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della strutturazione aziendale.
Il Dlgs 83 del 17.6.2022 ha infatti introdotto l’obbligo per gli imprenditori di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili con l’obiettivo di “prevedere tempestivamente l’emersione della crisi” ed assumere le “idonee iniziative” per superarla o quantomeno affrontarla.
Quali sono i fattori chiave da considerare al fine di individuare tempestivamente i possibili indizi di una crisi?
I segnali di allarme da cogliere consistono nel raggiungimento di determinate soglie di indebitamento verso i dipendenti, le banche e gli intermediari finanziari e verso i creditori pubblici qualificati come ad esempio Inps, Inail, Agenzia Entrate e Riscossioni.
Cosa deve fare l’imprenditore?
Ha l’obbligo di creare all’interno dell’ azienda una struttura che sia adeguata alle sue dimensioni e diretta al monitoraggio continuo ed efficace dell’equilibrio patrimoniale, economico e finanziario. Così facendo, sarà possibile anticipare il verificarsi di una eventuale crisi e impedire, nel caso, il rischio che vengano compromesse le prospettive di continuità aziendale per, almeno, i dodici mesi successivi.
Inoltre, le società obbligate alla redazione e al deposito del bilancio dovranno dettagliare le informazioni sugli adeguati assetti organizzativi e sullo specifico monitoraggio all’interno della relazione sulla gestione
o nel verbale del cda che approva il bilancio annuale e all’interno della nota integrativa.
Quali sono le conseguenze della mancata previsione e attuazione degli adeguati assetti?
La mancata adozione di adeguati assetti, così come la loro inadeguatezza in caso di adozione, rende sostanzialmente l’attività svolta dall’impresa non rispondente all’art. 2392 del Codice civile secondo cui “essi sono tenuti ad agire con la diligenza prevista per il loro incarico”.
Gli amministratori sono responsabili in solido per gli eventuali danni provocati alla società dal mancato adempimento dei propri doveri. I nuovi doveri individuati dal Codice della Crisi incidono dunque sulla gestione d’impresa affidata agli amministratori. Inoltre, gli amministratori che non istituiscano un adeguato assetto organizzativo, non rilevino tempestivamente la situazione di crisi e la perdita di continuità aziendale e non si adoperino immediatamente per la soluzione dello stato di crisi, sono quindi soggetti ad azione di responsabilità ex art. 2393 del Codice civile con conseguenze anche gravi come la denuncia al Tribunale da parte dei creditori in caso di fallimento.
Simona Grassi