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Come pagare i debiti secondo la nuova legge: il concordato minore

Pubblicato | da Redazione

Simona Grassi (studio Rizzo), prosegue il suo viaggio nel cosiddetto sovraindebitamento, dunque sulla possibilità che la legge assegna a chiunque (non solo alle aziende) di poter concordare una via d’uscita con i propri creditori  (leggi articoli 1 e 2): 

 

Il prossimo agosto entreranno in vigore le novità previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.  Ci siamo già soffermati sul piano di ristrutturazione dei debiti, una delle tre procedure previste per i sovraindebitati. E’ riservata a coloro che abbiano contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Oggi poniamo l’attenzione  sul concordato minore, procedura consentita a professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e start up innovative.

In cosa consiste?

I debitori in stato di sovraindebitamento possono formulare ai creditori, tramite un Organismo di Composizione della Crisi, una proposta di concordato (dilazione del pagamento, remissione parziale del debito, ecc.) che indichi modi e tempi per superare la crisi . E che preveda il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma e con modalità che rispettino le cause di prelazione. La norma privilegia le proposte di concordato che mirano alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale svolta, affinché l’attività destinata a continuare e a produrre un risultato finanziario possa garantire un miglior soddisfacimento dei creditori. La domanda deve essere corredata da una relazione che indichi le cause dell’indebitamento, che metta in evidenza la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni e le ragioni dell’incapacità di adempiere. Ritorna pertanto, così come per il piano di ristrutturazione dei debiti, il requisito fondamentale della meritevolezza del debitore.

L’approvazione della proposta richiede la maggioranza assoluta dei crediti, calcolata sulla base dell’elenco dei creditori. Il tribunale, dopo aver verificato la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della maggioranza richiesta, omologa il concordato con sentenza. In caso di contestazioni dei creditori, l’omologazione sarebbe possibile  solo se il tribunale ritenesse che il piano sia garanzia di soddisfacimento dei creditori, comunque superiore rispetto a quello che otterrebbero in caso di liquidazione dei beni del debitore. Al debitore spetta l’esecuzione del concordato in maniera diligente e secondo il programma presentato: soltanto in questo caso potrà richiedere e ottenere la completa esdebitazione al termine della procedura. In caso di rigetto della proposta di concordato, il debitore potrà essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata, di cui parleremo successivamente.

Simona Grassi