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Unioni Civili: si dà forma alla sostanza quotidiana, finalmente!

Pubblicato | da Redazione

Troppa confusione e tante, tantissime chiacchiere in libertà hanno accompagnato l’iter di approvazione di questa legge attesa da ani. L’Italia, secondo il nostro modo di vedere, da ieri è un Paese un po’ più normale, moderno, al passo con le evoluzioni che la società contemporanea ha registrato da  decenni.

Unico neo, aver dovuto rinunciare alla norma che consentirebbe l’adozione del figlio del proprio partner. Sul punto, però, una certa giurisprudenza si sta facendo largo e le sentenze recenti di fatto stanno colmando questa lacuna parlamentare. Ma andiamo alla legge approvata. Ecco le vnovità che danno forma, finalmente, ad una sostanza quotidiana vissuta in migliaia di famiglie italiane. Sì, famiglie!

La legge sulle Unioni civili introduce due istituti diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero. Per le prime arrivano le unioni civili. Si tratta di diritti e doveri che le avvicinano all’istituto del matrimonio.

I PUNTI ESSENZIALI

COSTITUZIONE dell’UNIONE CIVILE:si costituisce “di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”. L’atto viene registrato “nell’archivio dello stato civile”.

COGNOME: le parti, “per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome”.

OBBLIGHI RECIPROCI: “dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”. Non c’e’ obbligo di fedelta’, come nel matrimonio. “Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita’ di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”.

VITA FAMILIARE: “Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”. Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia.

REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario e’ la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.

PENSIONE, EREDITA’ E TFR: e’ la parte che danneggia maggiormente un eventuale figlio di uno dei due partner, che oggi sarebbe l’unico beneficiario della pensioni di reversibilita’, dell’eredita’ e del Tfr maturato dal genitore. Con la nuova legge la pensione di reversibilita’ e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioe’ il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

SCIOGLIMENTO: si applicano “in quanto compatibili” le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sara’ obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.

ADOZIONI: le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento e’ stata inserita una dicitura: “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti.

CONVIVENZE DI FATTO: sono quelle tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita’ o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale.

DONAZIONE ORGANI: Ciascun convivente “puo’ designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacita’ di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita’ di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

CASA: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto e’ proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto e’ titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.

REGIME PATRIMONIALE: i conviventi “possono” sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che puo’ prevedere la comunione dei beni.

ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.