Sul Pezzo
Superbonus 110%, istruzioni per l’uso
Superbonus 110%, breve vademecum (di Fabio Rizzo). Chi sono i beneficiari, quali sono le tipologie di intervento agevolate e gli interventi trainant;;
BENEFICIARI Sul piano soggettivo la detrazione spetta alle sole persone fisiche. I beneficiari sono esclusivamente:
• persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa/arte/professione su massimo 2 unità immobiliari;
• condomini;
• IACP;
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato, di promozione sociale;
• ASD e SSD limitatamente ai lavori destinati a solo immobili (o parte) adibiti a spogliatoi.
INTERVENTI Dovranno essere realizzati su:
• edifici residenziali unifamiliari e loro pertinenze: per unifamiliare si intende l’unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che dispone di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare;
• unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti con accesso/i autonomi all’interno di edifici plurifamiliari. Si intende per tale l’unità dotata di installazioni quali impianti per acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà esclusiva e di accesso indipendente, non comune alle altre unità, per esempio chiuso da un cancello o portone;
• parti comuni del condominio;
• singole unità immobiliari residenziali del condominio per i SOLI lavori effettuati congiuntamente a uno degli interventi trainanti.
INTERVENTI TRAINATI Possono fruire della super detrazione soltanto se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti, senza i quali fruirebbero delle vecchie ordinarie aliquote (50% o 65%).
Le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute tra data di inizio e data di fine lavori degli interventi trainanti.
INTERVENTI TRAINANTI 1) Cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, nella spesa massima consentita di:
– 50.000 euro per edifici unifamiliari o plurifamiliari ma con accesso autonomo;
– 40.000 euro per numero di unità del condominio (da 2 a 8 unità);
– 30.000 euro per numero di unità del condominio (da 9 unità in su).
2) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie), mediante impianti di riscaldamento (per i condomini: riscaldamento centralizzato), raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (spesa massima 48.000 euro) o impianti di microgenerazione. Tali interventi possono essere effettuati su parti comuni di condomini o su edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma con accesso autonomo, nella spesa massima consentita di:
– 30.000 euro per edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma con accesso autonomo;
– 20.000 euro per numero di unità del condominio (fino a 8 unità);
– 15.000 euro per numero di unità del condominio (da 9 unità in su).
3) Interventi sismabonus, ossia interventi antisismici su edifici ubicati nelle zone 1, 2 o 3, di cui all’art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013, nella spesa massima di 96.000 euro.
In abbinamento a questi, è
possibile eseguire una
serie di interventi secondari (trainati) che, congiuntamente ai
principali, devono assicurare il miglioramento
di almeno 2 classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della
classe energetica più alta. Vediamoli:
1. tutti gli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, D.L. 63/2013, ossia l’ecobonus (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 e 2);
2. installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ed eventuali integrati sistemi di accumulo. Ammontare spesa massima 48.000 euro (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1, 2 o 3);
3. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Spesa massima: 3.000 euro (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 o 2).
DURATA Il bonus 110% può essere applicato alle spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021 e deve essere spalmato su 5 anni.