Sport
Sport, le faq del Governo dopo il nuovo decreto
Pubblicato | da Redazione
(aggiornate al 28 dicembre 2021 – fonte Governo – Dipartimento per lo Sport)
ZONA BIANCA
- “Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva? Ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all’aperto e al chiuso, senza alcun assembramento e nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).
- Fino al 9 gennaio 2022, in zona bianca l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “base”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
- A far data dal 10 gennaio 2022, in zona bianca l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
In particolare:- l’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto, negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati, in conformità con quanto previsto dalle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con particolare riferimento all’allegato 4;
- l’attività sportiva nelle piscine all’aperto e al chiuso può essere svolta in conformità con quanto previsto dalle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con particolare riferimento all’allegato 5, ed assicurando, per le piscine al chiuso, adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo;
- attività sportiva, anche di contatto, può essere svolta all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, con particolare riferimento all’allegato 6, ed assicurando adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.
- l’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto, negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati, in conformità con quanto previsto dalle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con particolare riferimento all’allegato 4;
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