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Sport, le faq del Governo dopo il nuovo decreto

Pubblicato | da Redazione

(aggiornate al 28 dicembre 2021 – fonte Governo – Dipartimento per lo Sport)

ZONA BIANCA

  1. Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva? Ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all’aperto e al chiuso, senza alcun assembramento e nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).
  2. Fino al 9 gennaio 2022, in zona bianca l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “base”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
  3. A far data dal 10 gennaio 2022, in zona bianca l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.


    In particolare:
    • l’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto, negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati, in conformità con quanto previsto dalle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con particolare riferimento all’allegato 4;

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