Sul Pezzo
Pagare i debiti grazie alla nuova legge: liquidazione controllata, la terza via
La liquidazione controllata è la terza delle vie praticabili per lasciarsi alle spalle la condizione di sovraindebitamento personale o familiare. E’ contemplata dalle norme che entreranno in vigore il prossimo agosto e delle quali questa rubrica si sta occupando dettagliatamente (leggi articoli 1 – 2 – 3 )
Simona Grassi (studio Rizzo) chiude oggi questo breve viaggio sul nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Regole che offrono, s’è detto, e in presenza di requisiti precisi, la possibilità anche a privati cittadini di superare lo stato di difficoltà. La liquidazione controllata è una procedura alternativa al piano di ristrutturazione dei debiti (leggi) e al concordato minore (leggi).
Finalità: liquidare il patrimonio del debitore insolvente. Il ricavato viene ripartito tra i creditori secondo criteri graduali stabiliti dalla legge. Alla liquidazione controllata possono accedere i privati, i professionisti e le imprese in situazione di sovraindebitamento, anche in presenza di un patrimonio di limitato valore e dunque non sufficiente a soddisfare in toto i creditori.
Come si svolge la liquidazione controllata? Il debitore presenta al Tribunale la domanda di liquidazione, assistito dall’Organismo di Composizione della Crisi. La domanda contiene l’elenco dei creditori,
l’inventario dei beni posseduti e una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore dalla quale si evinca lo stato di crisi o di insolvenza.
Nomina del liquidatore: nella maggior parte dei casi il giudice affida l’incarico allo stesso gestore della crisi che assiste il debitore. Il liquidatore redige e deposita in Tribunale un programma contenente l’indicazione dei tempi e delle modalità della liquidazione. Ai fini dell’ammissione è necessario garantire il miglior soddisfacimento dei creditori.
Esecuzione del programma: in caso di ammissione, il liquidatore provvede all’amministrazione dei beni del debitore e alla loro vendita. Ogni sei mesi riferisce al Giudice sull’andamento della liquidazione.
Chiusura della liquidazione: il Giudice dichiara chiusa la procedura una volta accertata la completa esecuzione del programma e dopo aver approvato il rendiconto sulla gestione. Il liquidatore potrà così procedere al riparto delle somme tra i creditori secondo l’ordine di prelazione.
Al termine della procedura il debitore che abbia tenuto un comportamento diligente avrà diritto all’esdebitazione, disposta dal Giudice contestualmente alla chiusura della procedura o comunque
decorsi tre anni dalla sua apertura.
Chi può chiedere la liquidazione controllata? Il debitore, i creditori e il pubblico ministero (quest’ultimo soltanto nel caso in cui il debitore fosse un’impresa…). In questi casi la procedura si differenzia da quella “ordinaria” su descritta. Ma gli obiettivi restano gli stessi.