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Mutui “prima casa”, chi e come può sospendere le rate (modulo pdf)

Pubblicato | da Redazione

(la scheda di Fabio Rizzo – studio Rizzo). Da ieri sera è disponibile il nuovo Modulo di domanda per la sospensione del mutuo prima casa. Si tratta dell’accesso al Fondo di solidarietà.

Come ricorda il Ministero dell’economia e delle Finanze (Mef), alla luce dell’emergenza coronavirus, è possibile congelare le rate mutuo “prima casa” per i lavoratori dipendenti con orario ridotto, per i professionsti e per i lavoratori autonomi. Ecco i criteri già noti e le novità introdotte nelle ultime ore:

  • non è richiesta la presentazione dell’ISEE;
  • possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione, a patto che l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi;
  • è previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Chi intende richiedere la sospensione del mutuo “prima casa” a causa di difficoltà economiche congiunturali deve rivolgersi alla propria banca. Occorre allegare la documentazione utile per dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti:

DIPENDENTI: cessazione del rapporto di lavoro subordinato e stato di disoccupazione. Per il contratto di lavoro a tempo indeterminato, lettera di licenziamento o documentazione che attesti le dimissioni da lavoro per giusta causa.

TEMPO DETERMINATO: copia del contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto; cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione: copia del contratto e delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.

In tutti i casi di dimissioni per giusta causa: occorre presentare la copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore. La copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero della lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

Insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto del mutuo: certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).

Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni, in alternativa: copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito; copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito; copia della dichiarazione del datore di lavoro (D.P.R. n. 445 del 2000) che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione.

LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI: dichiarazione di riduzione del fatturato medio (nel periodo indicato dal decreto) del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 come criterio fondamentale generale (al di là di quanto disposto dal decreto, alcune banche sono già disponibili al congelamento di tre o sei rate). Per chiunque vale l’esigenza di contattare la banca con la quale è stato contratto il mutuo prima casa.