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Inquinamento a Taranto.”La decisione del Tar su Mittal apre nuove possibilità”

Pubblicato | da Redazione

Il Tribunale regionale amministrativo della Puglia, sede di Lecce, ieri si è pronunciato sull’ordinanza del sindaco di Taranto dello scorso 27 febbraio riguardante le emissioni inquinanti provenienti dallo stabilimento Arcelor Mittal. Sull’ argomento pubblichiamo di seguito una riflessione dell’avvocato Massimo Moretti, esperto in materia ambientale. In coda, il link con il provvedimento integrale del Tar.

“Il già ricchissimo almanacco giuridico della questione Ilva, si arricchisce di un nuovo importante capitolo. Il TAR Puglia sede di Lecce ha emesso il suo provvedimento cautelare relativo ai ricorsi promossi dalla Amministrazione Straordinaria di ILVA spa e da ArcelorMittal nei confronti della ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Taranto.
Il TAR sospende l’efficacia del provvedimento e rinvia per il prosieguo del procedimento cautelare, ad ottobre 2020, e questo può certamente annoverarsi come un successo per le ricorrenti, che avevano chiesto la sospensiva.

Ritiene infatti la Corte salentina che appare certamente opportuno, nelle more della decisione cautelare, preservare la situazione in essere, in relazione all’esigenza di salvaguardare la sicurezza degli impianti dello stabilimento e il livello occupazionale che risulta necessariamente correlato alla piena funzionalità degli impianti produttivi. Tuttavia questa volta (e contrariamente a quanto fatto in passato) il TAR di Lecce correda il proprio provvedimento cautelare con una serie di considerazioni e richieste che finalmente sembrano tenere conto del possibile vulnus al diritto alla salute dei lavoratori dell’impianto e dei cittadini di Taranto.

Intanto il TAR specifica a chiare lettere che deve ritenersi che il rispetto dei parametri di emissioni contenuti nell’AIA (e relativi allegati) non costituisca di per sé garanzia dell’assenza di danno sanitario, e questa è una dichiarazione di principio che sgombra il campo dalle suggestioni create dai gestori dell’impianto, i quali si sono sempre difesi da qualsiasi accusa affermando di aver sempre rispettato i limiti imposti alla produzione dai vari provvedimenti pubblicistici applicabili all’impianto.

Inoltre il TAR si spinge sino ad affermare che appare necessario accertare altresì se l’esercizio dell’attività produttiva di cui trattasi, sia con riferimento alla produzione in senso stretto, sia con riferimento alle attività connesse e strumentali (acquisizione e trattamento materie prime e fonti energetiche, smaltimento e trattamento rifiuti speciali, trattamento acque reflue, ecc.) comporti o meno l’immissione in atmosfera di sostanze inquinanti delle quali non sia previsto il monitoraggio e quali siano dette sostanze e se esse siano o meno ricollegabili sul piano causale o concausale agli episodi da cui è originato l’impugnato provvedimento sindacale.

A tal fine chiede che il Ministero dell’ambiente ed Ispra depositino entro 90 giorni una serie di relazioni che sostanzialmente diano atto della inesistenza di rischi sanitari connessi alla prosecuzione della produzione, offrendo quindi una sponda solida alla “valutazione preventiva del rischio sanitario ed ambientale”, ad oggi ancora incredibilmente non resa obbligatoria nell’ambito dell’Aia dello stabilimento siderurgico di Taranto.
E allora, magari il siderurgico di Taranto non chiuderà entro trenta giorni, come molti concittadini avrebbero preferito, ma questo provvedimento del TAR pone (forse insperatamente) le istituzioni competenti in condizione di porre mano ai provvedimenti autorizzatori per la produzione del siderurgico di Taranto, imponendo una serie di limitazioni connesse alla valutazione preventiva della assenza di un rischio sanitario (e io aggiungo ambientale) inaccettabile. Insomma, non tutto è perduto, ancora una volta. Avv. Massimo Moretti”.
L’ordinanza del Tar di Lecce