Piani Alti
Assegno di mantenimento, nuovi parametri: dalla Cassazione un riconoscimento all’autonomia delle donne
Una sentenza che sta facendo discutere, del resto cambia uno scenario che da decenni sembrava immodificabile. L’avvocato Marina Colella, civilista tarantina, ci spiega in questo articolo cosa cambia dal punto di vista sostanziale.
Con la sentenza n. 11504/ 2017, per la prima volta il Supremo Collegio modifica il suo orientamento circa i criteri da adoperare nella individuazione e relativa quantificazione dell’assegno di mantenimento.
Vediamo in linea generale cosa cambia. Già sappiamo bene che il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio. Ciò ovviamente, fermo restando, in presenza di figli, l’esercizio della responsabilità genitoriale con i relativi doveri e diritti da parte di entrambi gli ex coniugi.
Presupposto del diritto a ricevere da parte dell’ex coniuge il cosiddetto assegno di mantenimento è che prima di tutto venga accertata giudizialmente “la mancanza di mezzi adeguati dell’ex coniuge richiedente l’assegno o, comunque, dell’impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive”. I criteri individuati vengono rinvenuti nelle condizioni dei coniugi, nelle ragioni della decisione, nel contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, nel reddito di entrambi. Valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio . viene disposto l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».
Dunque, questo assegno ha un evidente carattere assistenziale. E trova giustificazione e fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di «solidarietà economica» (art. 2, in relazione all’art. 23, Cost.), il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi: la cosiddetta “solidarietà post-coniugale”
Ebbene, il nuovo orientamento della Cassazione si arricchisce ora di un nuovo punto di vista: l’assegno di mantenimento non trova più ragion d’essere in presenza di «mezzi adeguati» dell’ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli», vale a dire della “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso.
Cosa significa? Vengono a cadere le ragioni di «solidarietà economica» in un rapporto matrimoniale oramai estinto.
Una novità rivoluzionaria con la quale la Cassazione supera definitivamente il precedente, consolidato, orientamento che collegava la misura dell’assegno di mantenimento al parametro del tenore di vita matrimoniale.
I nuovi parametri saranno così l’indipendenza e l’autosufficienza economica dell’ex coniuge facendo salvi, comunque, tutti quei casi in cui vi sia una effettiva impossibilità a procurarsi i mezzi necessari al proprio sostentamento.
Un intervento, questo del Supremo Collegio, fortemente innovativo. Finalmente, verrà restituita la giusta dignità alle donne che potranno difendere il loro diritto all’autonomia ed al lavoro in un’ottica di piena libertà che consenta loro di non essere legate ad un assegno mensile. Dignità, dunque, responsabilità e autonomia economica.
Avv. Marina Colella