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Conti in rosso di 100 euro, cosa succede? Facciamo chiarezza

Pubblicato | da Redazione

(di Simona Grassistudio Rizzo) Il primo gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default prevista dal regolamento europeo in base alla quale le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.

Per essere dichiarati  in stato di default sarà sufficiente un arretrato per più di 90 giorni per una somma superiore ai 100 euro e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la Banca, per persone fisiche e PMI, nonché superiore ai 500 euro e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la Banca, per le imprese di grandi dimensioni.

Questi nuovi criteri, più restrittivi rispetto a quelli precedenti, hanno suscitato notevoli preoccupazioni tra privati e imprese già provati dalle difficoltà economiche causate dalla pandemia.

I CHIARIMENTI

La Banca d’Italia ha ritenuto opportuno chiarire alcuni degli aspetti più discussi pubblicando una serie di faq sul proprio sito internet. https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/index.html

COSA è POSSIBILE

La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono ancora consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità liquide presenti sul conto. Se previsto da contratto, dunque, potrebbero essere ancora permessi addebiti automatici per pagamento di utenze anche in mancanza di disponibilità liquide sul conto corrente.

COSA non è POSSIBILE

Non sarà però più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (i cosiddetti «margini disponibili»).

SI VA IN DEFAULT SE…

Per essere dichiarati in default è necessario che lo sconfinamento superi la “soglia di rilevanza”, cioè che superi contemporaneamente sia la soglia assoluta (100 o 500 euro, a seconda della natura del debitore) sia quella relativa (1% dell’esposizione) e che lo sconfinamento si protragga per oltre 90 giorni consecutivi. Non è dunque sufficiente un solo requisito tra questi.

Se un debitore è classificato in default non viene automaticamente segnalato “in sofferenza” nella Centrale Rischi. Gli intermediari segnalano un cliente solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito. 

La Banca d’Italia ha invitato banche e intermediari finanziari a rendere edotti i clienti.