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Ex Ilva, ma l’immunità penale era già scaduta il 30 marzo?

Pubblicato | da Michele Tursi

Il ministro Luigi Di Maio, appena arrivato a Taranto, ha dato subito la notizia in pasto ai giornalisti che lo attendevano nell’androne della Prefettura. “Ieri in Consiglio dei ministri abbiamo abolito l’immunità penale. Nel decreto crescita viene introdotta una norma che abolisce questa esimente penale, che doveva durare altri quattro anni e mezzo e che invece ad agosto di quest’anno cesserà di esistere”.

Il Governo, finalmente, mette mano ad uno dei provvedimenti più controversi e contestati della vicenda Ilva cominciata con gli arresti e il sequestro degli impianti siderurgici il 26 luglio 2012 e non ancora conclusa. A guardare con attenzione alcuni atti giudiziari, quello annunciato con grande enfasi da Di Maio, potrebbe però rivelarsi un atto dovuto, anzi qualcosa che avrebbe dovuto essere realtà dal 30 marzo 2019.

A sottolineare questo aspetto in un atto ufficiale è il gip del Tribunale di Taranto Benedetto Ruberto. Nello scorso mese di febbraio il giudice sollevò la questione di legittimità costituzionale proprio sulle norme che prevedono la cosiddetta “immunità penale”. A pagina 17 del documento Ruberto scrive: “Ad oggi, salvo ulteriori proroghe, il termine per la realizzazione degli interventi coincide con quello di scadenza dell’A.I.A., ossia il 23 agosto 2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6co.10 bis d.l. 244/2016, conv. con modif. dalla L.19/2017 e 2co.2 del DPCM del 29 settembre 2017 (che ha apportato modifiche al Piano).
Invece “per quanto attiene all’affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati”, a mente dell’art. 2 co.6 ultimo periodo d.l. 1/2015 attualmente in vigore e dopo l’entrata in vigore del predetto D.P.C.M. del 29 settembre 2017, l’operatività dell’esimente – inizialmente prevista con il limite temporale delle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all’ulteriore termine di 18 mesi eventualmente concesso per l’attuazione del Piano ambientale “decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano”, ex art. 4 co.1 d.l. 98/2016 (conv.con modif. dalla L. 151/2016) – è stata prorogata sino al 30 marzo 2019 (diciotto mesi dall’approvazione delle modifiche al Piano ambientale, apportate tramite il citato D.P.C.M. del 29 settembre 2017)”.

A questo punto il dubbio assale lo stesso magistrato che così continua: “Non sono chiare le ragioni di questo “scollamento” tra il periodo dell’attività autorizzata (sino al 23 agosto 2023) e la copertura temporale della esimente (30 marzo 2019) e non si comprende in forza di quali norme l’Avvocatura di Stato, nel parere reso il 21 agosto 2018 al Ministero dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato sul sito del MISE e visibile al seguente indirizzo: https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038583-ilva-disclosure-il-parere-dell-avvocatura-dello-stato-e-il-provvedimento-di-conclusione-del-procedimento), richiamando il contenuto di un precedente parere del 14.09.2017, abbia dichiarato che “l’esimente di cui all’art. 2 comma 6 cit. operi per tutto l’arco temporale in cui l’aggiudicatario sarà chiamato ad attuare le prescrizioni ambientali impartite dall’amministrazione”, per cui “detto arco temporale risulterà quindi coincidente con la data di scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale in corso di validità (23.8.2023)”.

Stando alla ricostruzione del Gip Ruberto la proroga del 23 agosto 2023 sarebbe frutto di un’interpretazione dell’Avvocatura di Stato. Chi ha ragione?