Quel decreto consentiva la prosecuzione dell’attività degli impianti, in quanto di uno stabilimento siderugico ritenuto interesse strategico nazionale, nonostante l’avvenuto sequestro per reati in materia di sicurezza.
Il ‘decreto Ilva’ del 2015, uno dei dodici partoriti da Roma e avallati dal Parlamento dal 2012 ad oggi, ovvero quello che consentiva la prosecuzione dell’attività di impresa degli stabilimenti, in quanto di interesse strategico nazionale, nonostante il sequestro giudiziario derivante da reati afferenti la sicurezza dei lavoratori, è fuori dai canoni principali della nostra Repubblica, ovvero non Costituzionale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 58, atto depositato poco fa
Il pronunciamento è legato alla morte di un operaio avvenuta nell’area di un altoforno Ilva, a Taranto. L’impianto era stato sequestrato ma poco dopo il lesglatore aveva disposto la prosecuzione dell’attività dell’impresa a patto che entro trenta giorni la Ilva adottasse ‘misure e attivita’ aggiuntive, anche di tipo provvisoriò”.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 58 depositata oggi (relatrice Marta Cartabia) dichiara così illegittimi sia l’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) sia gli articoli 1, comma 2, e 21-octies della legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria).
“La Corte costituzionale ha fatto applicazione degli stessi principi della sentenza n. 85 del 2013 in base ai quali il legislatore, pur in presenza di sequestri dell’autorità giudiziaria, può intervenire per consentire la prosecuzione dell’attività in stabilimenti di interesse strategico nazionale, ma a condizione che vengano tenute in adeguata considerazione, e tra loro bilanciate, sia le esigenze di tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità dei lavoratori, sia le esigenze dell’iniziativa economica e della continuità occupazionale. In quell’occasione, la Corte ritenne che tali principi fossero stati rispettati; in questo caso, invece, la Corte ha ritenuto che il legislatore abbia privilegiato unicamente le esigenze dell’iniziativa economica e sacrificato completamente la tutela addirittura della vita, oltre che dell’incolumità e della salute dei lavoratori – riferisce l’agenzia Askanews – pertanto, stavolta i giudici costituzionali hanno dichiarato illegittima la norma oggetto del giudizio, oltretutto introdotta e tenuta in vita con un’anomala procedura legislativa: la norma era stata infatti introdotta con un decreto-legge subito dopo il sequestro dell’impianto, poi era stata abrogata apparentemente con la legge di conversione di un altro decreto legge ma, simultaneamente, era stata trasposta in un altro articolo della stessa legge di conversione, con una clausola che manteneva per il passato gli effetti già prodotti”. IL PRONUNCIAMENTO DELLA CONSULTA (PDF)
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