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Taranto, partono i saldi. Ma la corsa agli sconti è già iniziata

Pubblicato | da Redazione

Da oggi parte ufficialmente la stagione dei saldi invernali che, ormai, da qualche anno chiude e prolunga la parentesi delle festività natalizie. In verità, in alcuni casi, promozioni più o meno natalizie hanno anticipato i saldi anche perchè senza “sconto” il consumatore non spende più. I saldi si concluderanno il 28 febbraio anche se, inizialmente, la Regione Puglia aveva proposto la chiusura al 4 febbraio.

Grande attesa tra gli esercenti, soprattutto quelli del settore moda. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, sarebbero circa 15 milioni le famiglie italiane che effettueranno l’ acquisto di almeno un prodotto a saldo. Ogni famiglia, in occasione dei saldi invernali 2017, spenderà 344 euro per l’acquisto di capi d’abbigliamento, calzature ed accessori per un valore complessivo di 5,3 miliardi di euro.

Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia e vice presidente di Confcommercio commenta: “Dopo un Natale così così, la speranza passa ora per i saldi. Non saranno però saldi col botto. La nostra stima, euro più euro meno, è che gli italiani spenderanno mediamente come nell’anno precedente. Le vendite di fine stagione saranno sempre una straordinaria opportunità per i consumatori ma, per noi commercianti, non saranno sufficienti a colmare un gap di consumi fortemente condizionato da un andamento sempre più incerto ed altalenante”.

A Taranto e nella maggior parte dei comuni della provincia, i negozi venerdì 6 gennaio rimarranno aperti, apertura che sarà confermata anche per domenica 8 gennaio. Anche quest’anno nei negozi Associati Confcommercio di Taranto le vendite sono garantite dal protocollo d’intesa “Saldi Sicuri” , sottoscritto con le locali Associazioni dei consumatori, Adoc, Adiconsum e Federconsumatori.
Di seguito i punti chiave da tenere a mente.
1. Cambi- La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme(Codice del Consumo 2005). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso in cui risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenutoa denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi- Durante l’acquisto dei prodotti di fine stagione o saldi il cliente ha diritto di provare i capi per verificarne la corrispondenza della taglia ed il gradimento del prodotto. Sono esclusi dalla facoltà di prova, i prodotti rientranti nella categoria della biancheria intima e di quei prodotti che consuetamente non vengono normalmente provati.
3. Pagamenti- Durante le vendite di fine stagione o saldi l’operatore commerciale non potrà rifiutare il pagamento della vendita a mezzo carta di credito.
4. Uniformità dei prezzi- La catena dei negozi che effettua le vendite di fine stagione o saldi si impegnano a porre in vendita negli esercizi che effettuano tali vendite, gli stessi prodotti allo stesso prezzo, impegnandosi in caso di variazione del prezzo, a praticare la variazione in tutti i punti vendita contemporaneamente.
5. Riparazioni- Qualora il costo per l’adattamento o la riparazione dei capi acquistati fosse a carico del cliente, l’operatore commerciale dovrà darne preventiva informazione al cliente e dovrà esporre ben visibile un cartello informativo nel quale si dichiara espressamente che: “Le riparazioni sono a carico del cliente”.

Agli esercenti va ricordato che, ai sensi del regolamento regionale n.10 del 18/10/2016, è obbligatorio inviare una comunicazione allo ufficio S.U.A.P del Comune di pertinenza(tramite posta certificata), indicando:
a)data di inizio e durata della vendita;
b) i prodotti oggetto della vendita;
c) sede dell’esercizio;
d) modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.

Le merci offerte in saldo devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali. Per tutte le merci offerte in vendita straordinaria è fatto obbligo all’esercente di esporre i cartellini originari e la percentuale di sconto.